alzheimer

persone colpite e i familiari



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Statuto dell’Associazione Alzheimer Svizzera


In caso di controversie fa fede la versione in tedesco.
Tutte le funzioni menzionate nel seguente statuto si riferiscono alle persone di ambo i sessi.

Art. 1: Nome
L'Associazione Alzheimer Svizzera è un'associazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2: Sede
L'Associazione Alzheimer Svizzera ha domicilio giuridico nella sede della direzione.

Art. 3: Scopo
L'Associazione Alzheimer Svizzera ha lo scopo di:

  • consigliare, sostenere e accompagnare le persone colpite direttamente o indirettamente dalla malattia d'Alzheimer o da un'altra forma di demenza;
  • informare i propri membri, gli operatori medici e sociali, le autorità politiche e il pubblico;
  • promuovere:
    • gruppi di auto-aiuto;
    • gruppi familiari;
    • l'adozione di metodi efficaci di cura e di sostegno;
    • offerte di formazione;
    • la ricerca;
  • difendere gli interessi dei pazienti di fronte alla collettività;
  • stabilire relazioni con le associazioni Alzheimer di altri Paesi, in particolare tramite lo scambio d'informazioni.

Art. 4: Membri
L'Associazione Alzheimer Svizzera si compone di membri individuali, membri collettivi e membri onorari.
I membri individuali sono persone fisiche, i membri collettivi sono persone giuridiche che sostengono gli scopi dell'Associazione Alzheimer Svizzera e versano una quota annuale.
I membri onorari sono designati dall'assemblea dei delegati su proposta del comitato centrale.
I membri di una sezione sono automaticamente membri dell'Associazione Alzheimer Svizzera.
L'Associazione Alzheimer Svizzera e la sezione percepiscono una quota unica.
Nei Cantoni senza sezione, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche o giuridiche sono decise dal comitato centrale senza indicazione del motivo.
Nelle sezioni, l'ammissione o l'esclusione delle persone fisiche o giuridiche sono decise dal comitato della sezione senza indicazione del motivo.
La qualità di membro si perde con le dimissioni, il decesso, il mancato pagamento della quota per due anni o per esclusione.

Art. 5: Organi
Gli organi dell'Associazione Alzheimer Svizzera sono:

  • l'assemblea dei delegati
  • il comitato centrale
  • l'organo di controllo

Art. 6: Assemblea dei delegati
L'assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni.
Diritto di rappresentanza:
  • ogni sezione ha diritto a due delegati
  • le sezioni da 201 a 300 membri hanno diritto a tre delegati
  • 200 membri supplementari danno diritto a un delegato in più.
Nel limite del possibile, la metà dei delegati dovrebbe essere composta da familiari di malati colpiti da demenza.
L'assemblea dei delegati si riunisce una volta l'anno. Il comitato centrale può convocarla in caso straordinario. Un'assemblea straordinaria deve anche essere convocata se vi è richiesta scritta di un terzo delle sezioni.
L'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati deve essere comunicato ai delegati almeno tre settimane prima. In caso di modifica dello statuto, il testo proposto deve essere allegato alla convocazione.

Art. 7: Competenze dell'assemblea dei delegati
L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione Alzheimer Svizzera. Essa è competente per:

  • eleggere il comitato centrale, il suo presidente, designare l'organo di controllo e nominare i membri onorari;
  • fissare l’ammontare delle quote;
  • approvare il rapporto di gestione del comitato centrale e i conti dell'Associazione Alzheimer Svizzera;
  • pronunciarsi su ogni proposta emanata dal comitato centrale o da una sezione;
  • riconoscere nuove sezioni su raccomandazione del comitato centrale;
  • modificare lo statuto e sciogliere l'Associazione Alzheimer Svizzera.
Le proposte emanate dalle sezioni e concernenti l'assemblea dei delegati devono pervenire al comitato centrale al più tardi sei settimane prima dell’assemblea dei delegati.
L'assemblea dei delegati prende le sue decisioni in base alla maggioranza dei delegati presenti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate dai due terzi dei delegati presenti.

Art. 8: Comitato centrale
Il comitato conta 9 membri al massimo. I familiari di malati devono essere rappresentati in larga misura.
Nel comitato centrale le diverse regioni svizzere devono essere rappresentate il più possibile.
Il comitato centrale si organizza da solo.
Il comitato centrale è eletto per due anni. I suoi membri sono rieleggibili.
I membri del comitato centrale non possono essere contemporaneamente delegati di una sezione.
I membri del comitato centrale lavorano a titolo di volontariato (non remunerati). Sono remunerati lavori specifici svolti per conto dell’Associazione.

Art. 9: Compiti del comitato centrale
Il comitato centrale assume tutti i compiti che per statuto non competono a un altro organo. In particolare,

  • dirige e fa applicare la politica dell'Associazione;
  • coordina il lavoro delle sezioni;
  • redige il rapporto d'attività e i conti annuali;
  • è responsabile del finanziamento dell'Associazione Alzheimer Svizzera;
  • assume, dirige e licenzia i quadri della direzione e stabilisce i loro compiti;
  • rappresenta l'Associazione Alzheimer Svizzera nei confronti di terzi e designa le persone aventi potere di firma;
  • nomina le commissioni permanenti e i gruppi di lavoro temporanei che si occupano di compiti specifici;
  • assicura i contatti con le autorità federali, le istituzioni e i media su scala nazionale;
  • rappresenta l'Associazione Alzheimer Svizzera nelle organizzazioni internazionali.
  • I compiti e le modalità di lavoro dei singoli organi vengono definiti in un apposito regolamento, purché non siano già disciplinati nello statuto.

Art. 10: Comitato patrocinatore
Art. 10 Il comitato patrocinatore designato dal comitato centrale è composto da personaggi della vita pubblica che si impegnano in favore dell’Associazione Alzheimer Svizzera.

Art. 11: Sezioni
l'Associazione Alzheimer Svizzera riconosce ad ogni Cantone una sezione con personalità giuridica (secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero). Le sezioni sono tenute a rispettare lo statuto dell'Associazione Alzheimer Svizzera.
Con riserva dell'approvazione del loro statuto, le sezioni sono riconosciute dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.
Gli emendamenti dello statuto delle sezioni devono essere sottoposte all’approvazione del comitato centrale.
La collaborazione tra l'Associazione Alzheimer Svizzera e le sezioni è stabilita da un contratto.
Le sezioni che contravvengono in modo grave ai loro obblighi statutari o contrattuali possono essere esclusi dall'assemblea dei delegati su raccomandazione del comitato centrale.

Art. 12: Conferenza dei presidenti di sezione
I presidenti di sezione si riuniscono almeno una volta l'anno con una delegazione del comitato centrale e il presidente centrale dirige la seduta.
La conferenza dei presidenti ha carattere consultivo. Essa sottopone le proposte al comitato centrale.

Art. 13: Presidente centrale
Il presidente centrale rappresenta l'Associazione Alzheimer Svizzera di fronte a terzi. Egli controlla l’esecuzione delle decisioni del comitato centrale.

Art. 14: Direzione
Il direttore è responsabile dell'esecuzione della politica dell'Associazione Alzheimer Svizzera. I suoi compiti sono definiti dal comitato centrale in un capitolato d'oneri.
Il direttore e il suo vice dipendono gerarchicamente dal comitato centrale.

Art. 15: Finanze, responsabilità giuridiche
Le risorse dell'Associazione Alzheimer Svizzera sono costituite da:

  • le quote dei membri;
  • le sovvenzioni della Confederazione;
  • i contributi della «Fondazione per il sostegno dell'Associazione Alzheimer Svizzera»;
  • i contributi di lotterie pubbliche;
  • le donazioni e i lasciti;
  • gli sponsoring, i patrocini e i redditi di capitali ;
  • le entrate da attività diverse.
Le relazioni finanziarie tra l'Associazione Alzheimer Svizzera e le sezioni sono definite da contratto.
Gli impegni e le responsabilità dell'Associazione Alzheimer Svizzera sono garantiti unicamente dall'attivo sociale.
L'Associazione Alzheimer Svizzera non risponde degli impegni delle sezioni.

Art. 16: Organo di controllo
La verifica dei conti dell'Associazione Alzheimer Svizzera è affidata a una società fiduciaria. Il suo rapporto di revisione viene sottoposto all’attenzione dell'assemblea dei delegati.

Art. 17: Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione Alzheimer Svizzera è regolato dalle disposizioni del Codice Civile svizzero. I due terzi delle sezioni possono decidere lo scioglimento attraverso l'assemblea dei delegati. In caso di scioglimento, l'attivo netto restante dopo la liquidazione sarà attribuito a un'istituzione d'utilità pubblica che persegue scopi analoghi.

Art. 18: Revisione dello statuto
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei delegati dell'Associazione Alzheimer Svizzera del 9 giugno 2006 a Yverdon e sostituisce lo statuto del 22 giugno 2001.

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